STATUTO
S T A T U T O
Articolo 1 – Costituzione e denominazione
E’ costituita una società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata denominata:”CENTRO DANZA MAURA PAPARO SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA’ LIMITATA”in breve “CENTRO DANZA MAURA PAPARO S.S.D. a R.L.”
Articolo 2 – Sede
La società ha sede a Magenta (MI).L’organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere unità locali operative sia in Italia che all’estero.
Articolo 3 – Oggetto
La società è senza fine di lucro, con personalità giuridica di diritto privato, disciplinata dalle norme del Codice Civile ed ha per oggetto principale quello di praticare e propagandare l’attività sportivo dilettantistica e le relative attività didattiche con riferimento particolare ma non esclusivo alle seguenti discipline riconosciute dal CONI:
a) Danza Sportiva e delle discipline e specialità sportive collegate (quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo Danze Accademiche Classica e Moderna, Danze Coreografiche, Danze Internazionali e Street Dance)
b) Ginnastica e delle discipline e specialità sportive collegate (quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo Ginnastica Acrobatica, Ginnastica Aerobica, Ginnastica per tutti e in generale dell’attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness).
A tali fini può partecipare a gare, tornei, campionati, così come indire gare e manifestazioni, istituire corsi interni di formazione e di addestramento, organizzare campus estivi di formazione realizzando ogni iniziativa utile alla diffusione e alla pratica dello sport tra i giovani, i lavoratori, le famiglie e così contribuire alla formazione psicofisica, sociale e culturale.
Al fine del raggiungimento dello scopo sociale, la società potrà tra l’altro:
– svolgere attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva;
– gestire impianti, propri o di terzi, palestre, centri di addestramento e formazione e strutture sportive anche polivalenti di vario genere;
– organizzare congressi, seminari, mostre, eventi finalizzati alla promozione dello sport;
– attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con enti pubblici ed istituti scolastici ed universitari per gestire impianti sportivi e annesse aree di verde pubblico o attrezzate, collaborare per lo studio, la realizzazione e lo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive, proporre ed organizzare laboratori didattici ed iniziative di carattere sportivo, culturale od artistico;
– realizzare produzioni televisive, informatiche o su supporto cartaceo per l’aggiornamento tecnico sportivo;
– organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero.
La società potrà esercitare, in via marginale ed ai soli fini di autofinanziamento:
– lo svolgimento di laboratori di tipo artistico nel campo della musica, del canto e del teatro anche in luoghi esterni alla sede sociale;
– l’organizzazione, la gestione e la promozione di attività olistiche;
– la condivisione di spazi per attività didattiche, culturali e ludiche;
– l’attività di rivendita di materiale annesso ed accessorio alle attività sportive sopra indicate;
– l’attività promozionale, di pubblicità anche mediante stipula di accordi di sponsorizzazione, di pubbliche relazioni, di ricerche di mercato sempre inerenti l’attività sportiva;
– la gestione diretta o indiretta di attività per soddisfare le esigenze di tempo libero quali tra l’altro: bar, spazi, ristoranti, mense, biblioteche e attività dopolavoristiche in genere; centri di benessere volti a migliorare la qualità fisica ed individuale della vita e attività connesse quali estetista, visagista, manicure e pedicure estetico, beauty center, fisioterapia, massoterapia, massaggi olistici subordinatamente al rilascio delle apposite autorizzazioni comunali;
– l’assunzione di interessenze e partecipazioni anche azionarie in altre società o enti costituiti o costituendi svolgenti attività sportive dilettantistiche nel rispetto della normativa vigente.La società potrà svolgere anche tutte quelle attività che possono essere di supporto a quelle precedenti e che vengono svolte nel rispetto dei fini istituzionali e conformemente alle disposizioni di legge.
La società può anche collaborare con associazioni, istituzioni ed enti, pubblici o privati, può istituire gruppi di lavoro, chiamandovi a partecipare esperti anche esterni alla società.
La società accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell’ordinamento generale e dell’ordinamento sportivo e si conforma alle norme e direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), delle Federazioni sportive internazionali, nonché agli statuti e ai regolamenti delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI cui la società stessa delibererà d’aderire.
La società s’impegna altresì ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della federazione stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti l’attività sportiva.Costituiscono, quindi, parte integrante del presente statuto le norme contenute nello statuto medesimo e nei regolamenti federali e/o lo statuto ed i regolamenti degli enti di promozione sportiva di appartenenza nella parte relativa all’organizzazione e alla gestione delle società affiliate.Per l’attuazione dell’oggetto sociale sopra riportato e per la realizzazione degli scopi precisati nei commi precedenti, la società potrà (a titolo meramente esemplificativo):
– compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente, e in particolare quelle relative alla costruzione, all’ampliamento, all’attrezzamento e al miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l’acquisizione delle relative aree, nonché l’acquisto di immobili da destinare ad attività sportive;
– prestare garanzie per la concessione di finanziamenti finalizzati alla realizzazione dell’oggetto sociale;
– promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli ed emblemi, direttamente o a mezzo terzi.
Articolo 4 – Durata
Il termine di durata della società è fissata al 31 agosto 2050 e può essere prorogato con le formalità previste dalla legge.
Articolo 5 – Capitale Sociale
5.1 Il capitale sociale è fissato in Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero).
5.2 Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del Codice Civile.Possono essere conferiti, a liberazione dell’aumento a pagamento del capitale, denaro, beni in natura, crediti, ed altri beni suscettibili di valutazione economica, comprese le prestazione d’opera o di servizi a favore della società; la delibera di aumento del capitale deve stabilire le modalità del conferimento: in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in denaro. Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l’intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d’opera o di servizi a favore della società. In tal caso la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.In considerazione dell’esclusione dello scopo di lucro della società il capitale può essere aumentato mediante nuovi conferimenti, o mediante passaggio di riserve a capitale, restando in ogni caso esclusa la facoltà di ridurre gratuitamente il capitale mediante versamento ai soci della relativa quota.In caso di riduzione del capitale sociale è espressamente esclusa ogni ipotesi di distribuzione o rimborso di fondi, riserve o avanzi di gestione ai soci. Le quote di capitale relative alla riduzione dovranno essere destinate ai fondi di riserva.Salvo il caso di cui all’articolo 2482-ter C.C., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell’articolo 2473 C.C.Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documenta- zione prevista dall’articolo 2482-bis, comma secondo C.C., in previsione dell’assemblea ivi indicata.
5.3 La società può acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, esclusiva- mente a titolo gratuito, in ogni caso infruttiferi di interessi, con o senza l’obbligo di rimborso, nel rispetto delle delibere del CICR, dell’art. 2467 cod.civ. e della normativa pro tempore vigente, con particolare riferimento a quella che regola la raccolta di risparmio tra il pubblico.
5.4 E’ attribuita alla competenza degli amministratori l’emissione dei titoli di debito di cui all’articolo 2483 C.C.
Articolo 6 – Quote sociali
6.1 Le quote sociali non sono trasferibili per atto tra vivi e non sono rivalutabili.
6.2 Le quote sociali sono trasferibili e divisibili per successione a causa di morte.
Articolo 7 – Recesso
7.1 Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all’approvazione delle decisioni riguardanti:
a. il cambiamento dell’oggetto della società;
b. la trasformazione della società;
c. la fusione e la scissione della società;
d. la revoca dello stato di liquidazione;
e. il trasferimento della sede della società all’estero;
f. il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell’oggetto della società;
g. il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell’articolo 2468, quarto comma C.C.;
h. l’aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi;
i. modifica della clausola di recesso.
In ogni caso il socio potrà esercitare la facoltà di recesso solo nei casi espressamente previsti dalla normativa in vigore.
7.2 Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all’organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata a.r..La raccomandata deve essere inviata entro venti giorni dall’iscrizione nel Registro delle Imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l’indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.Se l’esercizio della facoltà di recesso è conseguente a causa diversa dall’intervenuta approvazione di deliberazioni assembleari aventi gli oggetti di cui sopra, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.
7.3 L’esercizio del diritto di recesso deve essere comunicato al Registro delle Imprese.
7.4 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall’esercizio del recesso, la società revoca la de- libera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.
Articolo 8 – Esclusione
Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione del socio per giusta causa.
Articolo 9 – Liquidazione delle partecipazioni
9.1 In considerazione dell’esclusione dello scopo di lucro della società, ed in conformità a quanto previsto dalla Legge 27 dicembre 2002, n.289, come modificata dalla legge 21 maggio 2004 n.128, nelle ipotesi di recesso ed esclusione previsti dalla legge, i soci che recedono dalla società non hanno diritto di ottenere alcun rimborso, né in relazione alla quota di partecipazione sottoscritta né in relazione alle riserve del patrimonio sociale.Verificandosi il caso di recesso di uno o più soci il valore delle quote di partecipazione dagli stessi possedute dovrà essere destinato ad una specifica riserva di capitale della quale è espressamente esclusa la distribuibilità. In tal caso, dovendosi procedere ad una riduzione del Capitale Sociale in misura corrispondente alla quota di partecipazione, in mancanza di riserve disponibili, andrà ridotto in misura corrispondente il Capitale Sociale; qualora, per effetto di tale riduzione, il Capitale Sociale dovesse ridursi al di sotto del minimo legale spetterà ai soci deliberare l’incremento del Capitale Sociale fino al minimo legale stesso ovvero lo scioglimento della società.
Articolo 10 – Soggezione ad attività di direzione e controllo
La società deve indicare l’eventuale propria soggezione all’altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del Registro delle Imprese di cui all’articolo 2497-bis, comma secondo C.C.
Articolo 11 – Nomina e cessazione dell’organo amministrativo
11.1 La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:
a. da un amministratore unico;
b. da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri;
c. da un minimo di due ad un massimo di sette amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza.
Qualora vengano nominati più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.
11.2 Per organo amministrativo si intende l’amministratore unico, oppure il consiglio di amministrazione, oppure l’insieme di amministratori cui sia affidata congiuntamente o disgiuntamente, l’amministrazione.
11.3 Gli amministratori possono essere anche non soci e durano in carica per il tempo stabilito all’atto della nomina ovvero a tempo indeterminato e cioè fino a revoca o dimissioni.
11.4 L’organo amministrativo destinatario di provvedimenti disciplinari da parte degli organi della o delle federazioni cui la società aderisce dovrà astenersi dal partecipare alle deliberazioni aventi ad oggetto questioni di natura sportiva assunte dagli organi sportivi federali e/o dagli enti di promozione sportiva.
11.5 Non possono essere nominati amministratori coloro i quali ricoprano cariche sociali in altre società e associazioni sportive nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo a un ente di promozione sportiva.
Articolo 12 – Sostituzione degli amministratori
Qualora nel corso dell’esercizio vengano a cessare dalla carica, per qualsiasi motivo, uno o più degli amministratori, gli amministratori rimasti in carica convocano senza indugio l’assemblea perché provveda alla loro sostituzione.
Articolo 13 – Consiglio di Amministrazione
13.1 Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente.
13.2 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 17, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.
13.3 La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.Il procedimento deve concludersi entro cinque giorni dal suo inizio o nel di- verso termine indicato nel testo della decisione.
Articolo 14 – Opera degli Amministratori
All’organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell’ufficio.Eventuali compensi dovranno comunque essere deliberati dall’Assemblea. Può essere accantonata a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, un’indennità per la risoluzione del rapporto da liquidarsi all’estinzione del mandato.
Articolo 15 – Poteri del Consiglio e dell’Amministratore Unico
Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto di alcuni suoi membri, o ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega.L’organo amministrativo ha tutti i poteri per l’amministrazione generale della società.In sede di nomina, tuttavia, possono essere stabiliti limiti ai poteri degli amministratori.In caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente.Si applicano le disposizioni dell’art. 2381, quinto e sesto comma c.c..Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell’articolo 2475 ultimo comma c.c.
Articolo 16 – Rappresentanza
L’amministratore unico ha la rappresentanza della società.In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.In caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi, congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori ed ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell’atto di nomina.
Articolo 17 – Convocazione del Consiglio
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga opportuno; la convocazione del Consiglio può essere richiesta dall’Amministratore Delegato e da un terzo dei Consiglieri in carica; la richiesta dovrà contenere l’indicazione specifica degli argomenti da trattare e dovrà essere inviata per conoscenza al Presidente del Collegio Sindacale o al sindaco unico, se nominati.La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assi- curare la prova dell’avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell’adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.Nell’avviso vengono fissati la data, il luogo e l’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno.Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia. Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed l’organo di controllo se nominato.Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
a. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
b. che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.
Articolo 18 – Organo di controllo
18.1 Ove nominato volontariamente o per obbligo di legge, l’Organo di Controllo – sindaco unico o collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti – è nominato e funzionante a norma di legge e può, su decisione dell’assemblea dei soci, esercitare altresì la revisione legale dei conti.
Articolo 19 – Revisore
19.1 Qualora la revisione legale dei conti fosse affidata a un revisore diverso dal sindaco unico, questi è nominato dai soci nel rispetto delle prescrizioni di legge, dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.
Articolo 20 – Decisioni dei soci
20.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.
20.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:
a) l’approvazione del bilancio;
b) la nomina degli amministratori e la struttura dell’organo amministrativo;
c) la nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale o del revisore;
d) le modificazioni dello statuto;
e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
Le deliberazioni dell’Assemblea, prese in conformità della legge e dello Statuto, vincolano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti, nei limiti della legge e del presente Statuto.
Articolo 21 – Diritto di voto
21.1 Hanno diritto di voto i soci risultanti dal Registro delle Imprese.
21.2 Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.
21.3 Il socio moroso (o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell’articolo 2466, comma quinto C.C.) non può partecipare alle decisioni dei soci.
Articolo 22 – Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto
22.1 Salvo quanto previsto al primo comma del successivo articolo 23, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.
22.2 La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale come previsto al successivo articolo 26.2 del presente statuto.Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.
22.3 Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono esse- re trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.
Articolo 23 – Assemblea
23.1 Nel caso le decisioni abbiano a oggetto le materie indicate nel precedente articolo 20.2 lettere d), e) ed f), nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedno uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.
23.2 L’assemblea deve essere convocata dall’organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia. In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l’assemblea può essere convocata dal Collegio Sindacale, se nominato, o anche da un socio.
23.3 L’assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l’adunanza con lettera raccomandata anche a mano, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dal Registro delle Imprese. Nell’avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.Hanno diritto a intervenire all’assemblea i soci risultanti dal Registro delle Imprese. I soci che hanno diritto di intervenire in assemblea possono farsi rappresentare, per delega scritta, da altra persona, osservate le limitazioni di legge; ciascun intervenuto in assemblea non può, comunque, rappresentare più di due soci.
23.4 Anche in mancanza di formale convocazione l’assemblea si reputa regolarmente costituita quando a essa partecipa l’intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell’argomento.
Articolo 24 – Svolgimento dell’assemblea
24.1 L’assemblea è presieduta dall’Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione (nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione) o dall’Amministratore più anziano di età (nel caso di nomina di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti). In caso di assenza o di impedimento di questi, l’assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.
24.2 Spetta al Presidente dell’assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l’identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell’assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.
24.3 L’assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:
– che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
– che sia consentito al presidente dell’assemblea di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
– che siano indicati nell’avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta ai sensi del precedente articolo 28 quarto comma) i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il Segretario. In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.
Articolo 25 – Verbale dell’assemblea
25.1 Le deliberazioni dell’assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.
25.2 Il verbale deve indicare la data dell’assemblea e, anche in allegato l’entità del capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l’identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all’ordine del giorno.
25.3 Il verbale dell’assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve es- sere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.
Articolo 26 – Quorum costitutivi e deliberativi
26.1 L’assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta.Nei casi previsti dal precedente articolo 20.2 lettere d), e) ed f) è comunque richiesto il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno il 70% (settanta percento) del capitale sociale.
26.2 Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale oppure una maggioranza che rappresenti almeno il 70% (settanta percento) del capitale sociale nei casi previsti dal precedente articolo 20.2 lettere d), e) ed f).
26.3 Per introdurre modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell’articolo 2468 C.C., è necessario il consenso di tutti i soci.
26.4 Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedano diverse specifiche maggioranze.
Articolo 27 – Bilancio e Utili
L’esercizio sociale si chiude al 31 agosto di ogni anno.L’assemblea determinerà la destinazione specifica degli eventuali utili di bi- lancio, che dovranno essere interamente reinvestiti nella società per il perseguimento esclusivo delle finalità di cui al precedente articolo 3. In ogni caso i proventi dell’attività, le riserve e il capitale non possono essere divisi o distribuiti in alcun modo tra i soci o gli associati, anche in forma indiretta.
Articolo 28 – Scioglimento e liquidazione
28.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto:a. per il decorso del termine;b. per il conseguimento dell’oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l’assemblea, all’uopo convocata entro trenta giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;c. per l’impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell’assemblea;d. per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall’articolo 2482-ter C.C.;e. nell’ipotesi prevista dall’articolo 2473 C.C.;f. per deliberazione dell’assemblea;g. per altre cause previste dalla legge.
28.2 L’assemblea, se del caso convocata dall’organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:- il numero dei liquidatori;- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;- a chi spetta la rappresentanza della società;- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;- gli eventuali limiti ai poteri dell’organo di liquidazione.In ogni caso l’intero patrimonio dell’ente dovrà essere devoluto a fini sportivi:a) al CONI;b) ad altre organizzazioni, società o associazioni, con finalità analoghe.
Articolo 29 – Controversie
29.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società è competente il Tribunale di Milano.
Articolo 30 – Rinvio
Per tutto quello non previsto nel presente statuto valgono le norme del codice civile e leggi speciali. Per quanto eventualmente non chiarito nei punti precedenti dello statuto, si rendono comunque applicabili le normative previ- ste dall’art. 148 comma 8 del D.p.r. n. 917 del 22/12/1986, dell’art. 4 comma 7 del D.p.r. n.633 del 26/10/1972 e dall’art. 90 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 e successive modifiche.